Sez. 5, Sentenza n. 4414 del 05/03/1999 Ud. (dep. 08/04/1999) Rv. 213112 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - DIFENSORE DELL'IMPUTATO | Sentenza contumaciale - Mandato speciale ad impugnare - Produzione in copia informale - Efficacia - Esclusione - Fondamento - Fattispecie: mandato ad impugnare pervenuto via fax al difensore e da costui così depositato.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - DIFENSORE DELL'IMPUTATO
In tema di sentenza contumaciale, la parte non può manifestare a mezzo di telegramma o telefax con firma non autenticata la sua volontà di impugnare, in quanto detti mezzi garantiscono la ricezione dell'atto ma non la sua provenienza, né la sua autenticità. Invero la norma che regola le formalità da seguirsi per il conferimento al difensore del mandato per proporre impugnazione da parte dell'imputato contumace (art 571 cod.proc.pen.), esige che sia riconoscibile la provenienza della manifestazione di volontà del soggetto che è l'unico interessato. (Fattispecie in cui il difensore che ha proposto appello aveva ricevuto mandato dall'interessato con semplice fax).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2719, Cod. Civ. art. 2712
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)