diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1876 del 19/11/1999 Ud. (dep. 19/02/2000) Rv. 215399 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA | Nomina del difensore di fiducia pervenuta all'ufficio giudiziario a mezzo telefax - Efficacia - Esclusione - Fattispecie relativa ad istanza di rinvio presentata da difensore non ritualmente nominato.
Stato
decisa il 1999-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215399-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA

Poiché il legislatore, pur ispirandosi al principio dell'assenza di formalità, richiede che la nomina del difensore di fiducia dell'imputato risulti con certezza nel processo attraverso la produzione dell'originale, non può sortire effetto l'atto di nomina trasmesso a mezzo telefax. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito che aveva disatteso la richiesta di rinvio per impedimento avanzata da difensore la cui nomina risultava esclusivamente da una copia dell'originale pervenuta all'ufficio per telefax).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)