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Sez. 3, Sentenza n. 29885 del 15/04/2015 Ud. (dep. 13/07/2015) Rv. 264433 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Richiesta di rinvio conseguente ad istanza di riunione ad altro procedimento - Rinvio accordato dal giudice - Sospensione del corso della prescrizione - Durata - Individuazione.
Stato
decisa il 2015-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264433-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

Qualora venga disposto un rinvio dell'udienza, in accoglimento di un'istanza difensiva di riunione ad altro processo pendente nello stesso stato e grado dinanzi al medesimo giudice, il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato la necessità di contemperare, da un lato, l'interesse dell'imputato ad essere giudicato contestualmente, ove più processi pendano davanti al medesimo giudice, e, dall'altro, l'esigenza di evitare il pregiudizio derivante dal ritardo nella definizione dei processi di cui si richiede la riunione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 17 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)