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Sez. 5, Sentenza n. 25444 del 23/05/2014 Ud. (dep. 13/06/2014) Rv. 260414 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Sospensione del corso della prescrizione - Cause - Accordo delle parti anche in mancanza di una specifica disposizione di legge - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260414-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

Il rinvio del processo disposto sull'accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma primo n. 3), cod. proc. pen., anche nel caso in cui l'accoglimento della richiesta di rinvio non sia imposto da una particolare disposizione di legge, (Fattispecie di rinvio del processo disposto in adesione alla richiesta formulata dai difensori in ragione della prospettata esigenza di attendere l'esito delle trattative intraprese dall'imputato con la curatela fallimentare al fine di giungere ad un accordo transattivo con questa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)