Sez. 3, Sentenza n. 3937 del 20/02/2007 (Rv. 597053 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE | Domanda di danni del trasportato a titolo di cortesia su di un veicolo - Invocazione della presunzione di colpa di cui all'articolo 2054 cod. civ. - Nei confronti del conducente del veicolo e nei confronti del proprietario eventualmente soggetto diverso - A titolo di responsabilità extracontrattuale - Ammissibilità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE
In tema di responsabilità civile, il danneggiato a seguito di un incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto come trasportato a titolo di cortesia, può chiedere il risarcimento invocando la presunzione di colpa stabilita dall'articolo 2054 cod. civ., facendo valere la responsabilità extracontrattuale sia nei confronti del conducente del veicolo a bordo del quale si trovava, che nei confronti del proprietario, se diverso dal primo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)