Sez. 3, Sentenza n. 681 del 21/01/2000 (Rv. 533060 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE | Danni subiti dal trasportato, a titolo contrattuale o di cortesia - Responsabilità extracontrattuale del conducente e del proprietario del veicolo trasportatore, ai sensi dell'art. 2054 cod. civ. - Configurabilità - Responsabilità del conducente ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. - Irrilevanza per il riconoscimento della responsabilità solidale del proprietario, in difetto di prova liberatoria - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE
Il danneggiato a seguito di un sinistro stradale in cui sia rimasto coinvolto come trasportato, a titolo contrattuale o di cortesia, può chiedere il risarcimento sia nei confronti del conducente, sia nei confronti del proprietario del veicolo ove si trovava invocando la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 cod. civ., e perciò facendo valere la responsabilità extracontrattuale. Nè rileva, per il riconoscimento della responsabilità solidale del proprietario, che quella del conducente sia riconosciuta mediante il concreto accertamento della colpa, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., anziché in via presuntiva, ai sensi dei primi due commi dell'art. 2054 cod. civ., in quanto la responsabilità del proprietario, se non dimostra che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, ovvero che il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno, è volta a garantire il danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1681
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)