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Sez. L, Sentenza n. 1341 del 24/02/1984 (Rv. 433468 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - DIRITTI DELL'ASSICURATO - CERTIFICATO ATTESTANTE LO STATO DI INFERMITÀ - MANCANZA O RITARDO DELL'INVIO ALL'INAM - DISCIPLINA APPLICABILE - CONSEGUENZE - RIDUZIONE DELL'INDENNITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433468-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - DIRITTI DELL'ASSICURATO - CERTIFICATO ATTESTANTE LO STATO DI INFERMITÀ - MANCANZA O RITARDO DELL'INVIO ALL'INAM - DISCIPLINA APPLICABILE - CONSEGUENZE - RIDUZIONE DELL'INDENNITÀ - CONDIZIONI.*

In tema d'indennità di malattia, gli effetti dell'omesso o ritardato inoltro all'i.N.A.M., da parte dell'assicurato, del certificato attestante lo stato d'infermità sono disciplinati non dalle Disposizioni regolamentari dell'istituto - la violazione delle quali, non costituendo esse norme dell'ordinamento giuridico generale, non è denunciabile in Sede di legittimità - ma dagli artt. 1913 e 1915 cod. civ., applicabili, ai sensi dell'art. 1886 dello stesso codice, anche nel campo delle assicurazioni sociali. Pertanto, all'infuori dell'ipotesi in cui l'istituto alleghi e dimostri il carattere doloso dell'indicato inadempimento dello assicurato, implicante la perdita del diritto all'indennità (art. 1915 citato, primo comma), l'inadempimento stesso, da presumersi colposo, può comportare soltanto la riduzione della indennità in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 citato, secondo comma) dall'ente assicuratore, tenendo presente che tale pregiudizio ha natura economica e, quindi, non è identificabile nell'impossibilità dell'istituto di provvedere ai tempestivi controlli sullo stato di salute dell'assicurato, ma consiste in quel danno patrimoniale che risulti derivare, in forza di un nesso eziologico, da detta impossibilità. (Conf 3749/80, mass n 407600).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1913, Cod. Civ. art. 1915, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 4 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 11 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)