Sez. L, Sentenza n. 1568 del 08/03/1986 (Rv. 444944 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - REGIME ANTERIORE ALL'ART. 2 DEL D.L. 30 DICEMBRE 1979 N. 663 - OMESSO O RITARDATO INOLTRO DEL CERTIFICATO ATTESTANTE LO STATO DI INFERMITÀ - EFFETTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - REGIME ANTERIORE ALL'ART. 2 DEL D.L. 30 DICEMBRE 1979 N. 663 - OMESSO O RITARDATO INOLTRO DEL CERTIFICATO ATTESTANTE LO STATO DI INFERMITÀ - EFFETTI.*
In tema d'indennità di malattia (anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 2 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, nel testo sostituito dall'art. 15 della legge 23 aprile 1981 n. 155) gli effetti dell'omesso o ritardato inoltro all'i.N.A.M., da parte dello assicurato, del certificato attestante lo stato d'infermità sono disciplinati non dalle Disposizioni regolamentari dell'istituto - le quali non costituiscono norme dell'ordinamento giuridico generale - ma dagli artt. 1913 e 1915 cod. civ., applicabili, ai sensi dello art. 1886 dello stesso codice, anche nel campo delle assicurazioni sociali. Pertanto, all'infuori dell'ipotesi in cui l'istituto alleghi e dimostri il carattere doloso dell'indicato inadempimento dell'assicurato, implicante la perdita del diritto all'indennità (art. 1915 citato, primo comma), l'inadempimento stesso, da presumersi colposo, può comportare soltanto la riduzione della indennità in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 citato, secondo comma) dall'ente assicuratore, tenendo presente che tale pregiudizio ha natura economica e, quindi, non è identificabile nell'impossibilità dell'istituto di provvedere ai tempestivi controlli sullo stato di salute dell'assicurato, ma consiste in quel danno patrimoniale che risulti derivare, in forza di un nesso eziologico, da detta impossibilità. (V 2869/85, mass n 440619; (V 2530/84, mass n 434550; (V 1416/84, mass n 433513; (V 1341/84, mass n 433468; (V 3750/80, mass n 407601; (V 3749/80, mass n 407600).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1913, Cod. Civ. art. 1915, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 4 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 11 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 17, Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 2 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)