Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9325 del 11/04/2017 (Rv. 643955 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | IRAP - Soggetti passivi - Agente di commercio - Applicabilità dell'imposta - Condizioni - Autonoma organizzazione - Necessità - Rimborso dell'imposta - Assenza dell'autonoma organizzazione - Prova - Onere a carico del contribuente- Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di IRAP, l'esercizio di attività di agente di commercio di cui all'art. 1, della l.n. 204 del 1995 è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto ove si tratti di attività non autonomamente organizzata, con onere a carico del contribuente, in caso di richiesta di rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, della prova dell’assenza delle condizioni dell’autonoma organizzazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto carente la valutazione del giudice di merito in ordine alla concreta tipologia dei beni strumentali e delle spese ritenute indicative di autonoma organizzazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST., Legge 09/05/1985 num. 204 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)