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Sez. 1, Sentenza n. 5111 del 20/10/1998 Cc. (dep. 23/12/1998) Rv. 212027 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Nuova decorrenza per regressione del procedimento - Dichiarazione di nullità del decreto di rinvio a giudizio - Configurabilità di un'ipotesi di regressione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212027-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

Ai fini della nuova decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare in caso di regressione del procedimento, configura un'ipotesi di "altra causa", secondo la previsione dall'art. 303, comma secondo, cod. proc. pen., la declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)