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Sez. L, Sentenza n. 23823 del 22/07/2026 (Rv. 679586-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE | Licenziamento del disabile - Superamento del periodo di comporto - Contrasto con la direttiva 2000/78/CE - Esclusione - Condizioni - Accomodamenti ragionevoli - Fattispecie. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO - In genere.
Stato
decisa il 2026-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679586-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto del lavoratore disabile non è, di per sé, incompatibile con la direttiva 2000/78/CE, atteso che questa non prescrive necessariamente il mantenimento dell'occupazione di un individuo non più capace e non più disponibile ad effettuare le funzioni essenziali al lavoro, ma impone l'obbligo per il datore di adottare accomodamenti ragionevoli, ai sensi dell'art. 5 della direttiva stessa, ossia misure proporzionali e ragionevoli per fronteggiare la disabilità ai fini della conservazione del posto di lavoro, in un'ottica di perseguimento di una finalità legittima di politica sociale e di occupazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, a fronte dell'inerzia della lavoratrice, aveva ritenuto appropriate le misure adottate dal datore di lavoro quali: la tolleranza di ulteriori 60 giorni di assenza prima del licenziamento; l'avviso alla lavoratrice disabile, in prossimità del superamento del periodo di comporto, della possibilità di chiedere un ulteriore periodo di assenza non retribuita di 18 mesi; la concessione della fruizione anticipata di ferie non ancora maturate e di ferie nel giorno di venerdì, così da evitare il computo del sabato e della domenica; il riconoscimento di permessi utili a interrompere il periodo di comporto ed una maggiore flessibilità di orario; infine, il trasferimento presso ufficio idoneo a garantire un ambiente di lavoro più sereno).

Legge 05/02/1992 num. 104 art. 3 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 5 bis, Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 5, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)