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Sez. L, Sentenza n. 21716 del 25/06/2026 (Rv. 679557-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - ATTI DISCRIMINATORI | Lavoratore disabile - Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Previsione di un periodo di conservazione ampio e riferito a tutti i lavoratori - Sufficienza - Esclusione - Condotta attiva del datore - Valutazione individualizzata della disabilità e della connessione delle assenze con essa - Personalizzazione delle misure organizzative idonee a evitare il recesso senza imporre oneri sproporzionati - Necessità - Fondamento - Sentenza della C.G.U.E. dell'11 settembre 2025, in causa C-5/24. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE - In genere. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679557-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - ATTI DISCRIMINATORI

In tema di licenziamento del lavoratore disabile per superamento del periodo di comporto, la previsione di un periodo di conservazione del posto di lavoro astrattamente ampio ma riferito a tutti i lavoratori non è idonea ad escludere il rischio di una ingiustificata disparità di trattamento, atteso che - essendo indirizzata ad una platea indifferenziata di lavoratori e fondata su presupposti oggettivi di durata o reiterazione della malattia e non su una valutazione individualizzata della disabilità - non assorbe l'obbligo di accomodamento ragionevole, il quale postula - in conformità ai principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del'11 settembre 2025, in causa C-5/24 - una condotta attiva del datore di lavoro volta alla valutazione individualizzata della disabilità ed alla personalizzazione delle misure organizzative idonee a consentire alla persona disabile, in funzione della situazione concreta, di mantenere, ove possibile e senza oneri sproporzionati, una partecipazione effettiva alla vita lavorativa.

Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 3 com. 3, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)