Sez. L, Sentenza n. 6462 del 07/12/1984 (Rv. 438040 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - IN GENERE - EFFETTI - DEROGHE AL PRINCIPIO DELL'ONERE DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - IN GENERE - EFFETTI - DEROGHE AL PRINCIPIO DELL'ONERE DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*
La contumacia è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e disciplinati dalla legge, ma non introduce deroghe al principio dell'Onere della prova; pertanto, dalla contumacia del convenuto non possono ritenersi incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dallo attore. (Conf 560/82, mass n 418277).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 290
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)