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Sez. 5, Sentenza n. 12184 del 19/08/2003 (Rv. 566013 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI | Configurabilità - Contumacia - Esclusione - Fondamento - Onere della prova - Principio - Contumacia - Deroghe - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566013-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI

La configurabilità di un fatto allegato da una parte come pacifico, ossia di fatto la cui certezza è condivisa dai litiganti e resa - in modo implicito o esplicito - nel corso del processo, non può basarsi su un giudizio contumaciale, nel corso del quale abbia interloquito solo una delle parti del rapporto processuale. La contumacia, infatti, non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, né al suo verificarsi il giudice può ritenere pacifici e non controversi i fatti dedotti, ma non provati dall'attore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 290

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)