Sez. L, Sentenza n. 2410 del 11/04/1985 (Rv. 440253 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - FATTI COSTITUTIVI OGGETTO DELL'ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - CONTUMACIA DEL CONVENUTO - CONFIGURABILITÀ DI DETTI FATTI COME NON CONTESTATI - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - FATTI COSTITUTIVI OGGETTO DELL'ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - CONTUMACIA DEL CONVENUTO - CONFIGURABILITÀ DI DETTI FATTI COME NON CONTESTATI - ESCLUSIONE.*
La contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, poiché, al pari del silenzio nel campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio. Ne consegue che non è possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda (come, nella specie, l'applicabilità al rapporto di lavoro di un contratto collettivo privatistico) della cui sussistenza l'attore ha l'Onere della prova. (V 6462/84, mass n 438040; (V 3357/82, mass n 421339; (V 5719/79, mass n 402329; (Conf 3056/82, mass n 420985, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 290
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)