Sez. U, Sentenza n. 861 del 07/12/1999 (Rv. 531893 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI | Contributi erogati per la realizzazione di impianti industriali in zone interessate dal sisma del 1980 ai sensi della legge n. 219 del 1981 - Controversia istaurata dal beneficiario per danni subiti a seguito di inadempimento della P.A. agli obblighi derivanti dal disciplinare e dalla legge - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI
In tema di contributi statali erogati ai sensi della legge n. 219 del 1981 nel quadro di un programma di insediamenti industriali per lo sviluppo delle aree disastrate dal sisma del 1980, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia instaurata, da una società ammessa al contributo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa del ritardato adempimento degli obblighi posti dalla legge e dal disciplinare a carico dell'amministrazione, atteso che viene in discussione una posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo e che l'art. 26 del D.L. n. 244 del 1995, convertito con modificazioni in legge n. 341 del 1995, ammettendo la possibilità di inserire, nei disciplinari delle concessioni per gli interventi attuati ai sensi della citata legge n. 219 del 1981, clausole compromissorie attribuenti ai collegi arbitrali la competenza a giudicare sui diritti soggettivi derivanti dalle predette concessioni, ha riconosciuto, in sede di interpretazione autentica (e perciò con efficacia retroattiva), che dai predetti rapporti concessori possono sorgere diritti soggettivi e che, in relazione ad essi, la giurisdizione sia da attribuirsi al giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST., Legge 08/05/1995 num. 341, Decreto Legge 23/06/1995 num. 244 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)