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Sez. U, Sentenza n. 288 del 25/05/1999 (Rv. 526608 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Finanziamenti e sovvenzioni pubbliche - Controversie tra la P.A. ed il beneficiario - Competenza giurisdizionale - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 1999-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526608-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Il privato destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell'Autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell'Amministrazione di annullare i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità ovvero di revocarli per contrasto originario con l'interesse pubblico), quanto di diritto soggettivo (relativa alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento o della sovvenzione ed alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi), con conseguente competenza dell'Ago a conoscere delle controversie instaurate o per ottenere gli importi dovuti (ma in concreto non erogati), ovvero per contrastare l'Amministrazione che, servendosi degli istituti della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge (o, come nella specie, dalla convenzione posta a base del rapporto di finanziamento).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)