Sez. U, Sentenza n. 8585 del 05/09/1997 (Rv. 507585 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI | Sovvenzioni da parte della P.A. - Concreta erogazione del beneficio - Provvedimenti di revoca, decadenza o risoluzione assunti in funzione di inadempimento - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI
In materia di sovvenzioni da parte della P.A. la posizione del privato nella fase procedimentale successiva al provvedimento attributivo del beneficio può assumere una diversa configurazione giuridica. Di interesse legittimo, nei riguardi del potere della pubblica amministrazione di ritirare in via di autotutela il provvedimento attributivo del beneficio per i suoi vizi di legittimità ovvero per il suo contrasto, sin dall'origine, con il pubblico interesse. Di diritto soggettivo sia nei riguardi della concreta erogazione del beneficio, sia della susseguente conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla P.A. con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, risoluzione) assunti in funzione dell'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, della disciplina che regola il rapporto. Ciò tanto nell'ipotesi in cui la regolamentazione del rapporto trovi la sua fonte immediata ed esclusiva nello stesso provvedimento di attribuzione del beneficio ed abbia, così, natura convenzionale dato che consegue all'adesione del privato alle condizioni fissate dalla P.A., quanto nell'ipotesi che la stessa regolamentazione trovi la sua fonte immediata nella legge. Ne consegue che le controversie aventi ad oggetto la pretesa del beneficio alla concreta erogazione del contributo ovvero l'impugnazione del provvedimenti di revoca, decadenza o equipollenti appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 21, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 32, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)