diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 6064 del 01/06/1993 (Rv. 482588 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Riforma fondiaria | Terreni - Assegnazione - Eredi dell'assegnatario deceduto prima dell'esercizio del riscatto - Controversia per l'individuazione di quello legittimato a subentrare nel rapporto - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Rito camerale - Applicabilità - Violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482588-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Riforma fondiaria

In tema di assegnazione di terreni di riforma fondiaria, la controversia fra gli eredi dell'assegnatario deceduto prima dell'esercizio del riscatto, con riguardo all'individuazione di quello legittimato a subentrare nel rapporto, alla stregua dei criteri fissati dall'art. 7 della legge 29 maggio 1967, n. 379, attiene a posizioni di diritto soggettivo e spetta, in forza della specifica previsione della citata norma, non alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma alla cognizione del giudice ordinario, che la esercita - senza che ciò violi gli artt. 3 e 24 della Costituzione - con rito camerale.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1967 num. 379 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)