Sez. 2, Sentenza n. 12294 del 21/08/2003 (Rv. 566111 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE | Procedura speciale prevista dagli artt. 28 e 29 legge 794/1942 - Condizioni - Provvedimento di liquidazione - Natura - Inapplicabilità del procedimento camerale - Fattispecie - Conseguenze.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE
In tema di liquidazione delle spese, diritti ed onorari di avvocato disciplinata dagli artt. 28 e 29 legge 794/1942 la procedura sommaria non è ammessa soltanto allorché sia controverso il rapporto di clientela o siano insorte contestazioni sulla natura giudiziale dei compensi pretesi, sull'avvenuta transazione della lite o ancora quando, avendo il convenuto proposto domanda riconvenzionale, il giudizio - avente ad oggetto un nuovo petitum basato sulla pretesa del cliente - deve svolgersi con il rito ordinario e non con la procedura sommaria la quale - sottratta al principio del doppio grado di giurisdizione - deve di per sè concludersi con un provvedimento che, indipendentemente dalla forma adottata, ha natura sostanziale di ordinanza, soggetta solo al ricorso per Cassazione.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)