Sez. 2, Sentenza n. 7652 del 21/04/2004 (Rv. 572230 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE | Procedura ex artt. 29 e 30 legge 794 del 1942 - Presupposti - Determinazione esclusivamente del "quantum debeatur" - Necessità - Eccezione di pagamento e di estinzione totale o parziale del credito del professionista - Conseguenze - Applicabilità del rito speciale - Sussistenza.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE
In tema di liquidazione degli onorari e dei diritti dovuti dal cliente per le attività giudiziali svolte dal difensore (nonché per quelle stragiudiziali strettamente correlate alle prime), lo speciale procedimento previsto dagli artt. 29 e 30 legge 794 del 1942, che deve essere adottato anche nel caso in cui il patrono si sia avvalso dell'ingiunzione di cui all'art. 633 cod. proc. civ., trova applicazione soltanto se la controversia abbia ad oggetto la determinazione della misura del compenso e non si estenda ad altri oggetti di accertamento e decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, l'effettiva esecuzione della prestazione, la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa rinvenienti da altri rapporti o le pretese avanzate dal cliente nei confronti del professionista. Ne consegue che la controversia deve essere trattata con il rito speciale, qualora il cliente, nell'eccepire l'estinzione totale o parziale del credito in considerazione dei pagamenti effettuati, non abbia esteso il "thema decidendum".
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)