Sez. 2, Sentenza n. 10428 del 30/07/2001 (Rv. 548630 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE | Assenza di contestazioni sul rapporto di clientela - Provvedimento conclusivo - Natura - Di ordinanza - Conseguenze - Impugnazione - Con ricorso per cassazione - Necessità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE
In tema di onorari di avvocato, qualora non si contesti il rapporto di clientela, ma si controverta su questioni che incidono sul diritto del professionista al compenso o sulla sua misura, il provvedimento conclusivo del giudice (anche se sia stato seguito il rito ordinario), pur se abbia la forma di sentenza, ha natura sostanziale di ordinanza e, pertanto, non è appellabile, ma è ricorribile soltanto per cassazione ai sensi dell'art.111 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)