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Sez. 1, Sentenza n. 18054 del 08/09/2004 (Rv. 576845 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - COLLAZIONE DI MOBILI | Collazione del denaro - Attuazione mediante imputazione - Divisione dell'asse ereditario come presupposto necessario della collazione per imputazione - Configurabilità - Conseguenze - Collazione operata al di fuori delle operazioni divisionali - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2004-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576845-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - COLLAZIONE DI MOBILI

In tema di successioni "mortis causa", la collazione del denaro si attua naturalmente per imputazione, sul presupposto necessario che si sia in precedenza proceduto ad un'operazione di divisione dell'asse ereditario, realizzandosi l'imputazione, appunto, attraverso un minor prelievo rispetto a quanto altrimenti spetterebbe "pro quota" al donatario sull'intero asse. Da ciò conseguono l'impossibilità di scindere logicamente i due momenti - quello della collazione e quello della formazione delle quota ereditarie spettanti a ciascun coerede - e perciò la necessità che la collazione si compia all'interno dell'operazione di divisione dell'asse ereditario (nella specie, gli eredi del "de cuius", morto "ab intestato", avevano chiesto che venisse ammesso, in prededuzione, il loro credito avverso il fallimento di un altro coerede che aveva ricevuto in vita alcune donazioni in denaro, delle quali si chiedeva operarsi la collazione. La s.c., nel confermare la sentenza di rigetto della domanda emessa dalla corte di merito, ha enunciato il principio di diritto di cui in massima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 751 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)