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Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008 (Rv. 605509 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - COLLAZIONE D'IMMOBILI - IMPUTAZIONE | Equivalente pecuniario del valore del bene oggetto della collazione - Determinazione - Riferimento al tempo di apertura della successione - Necessità - Natura di debito di valuta - Computo degli interessi - Decorrenza - Criteri.
Stato
decisa il 2008-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605509-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - COLLAZIONE D'IMMOBILI - IMPUTAZIONE

Nel giudizio di divisione ereditaria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione - che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente - la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo "ab origine" un debito di valuta a carico del donatario cui si applica il principio nominalistico; ne consegue che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 456, Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 724 CORTE COST., Cod. Civ. art. 725, Cod. Civ. art. 737, Cod. Civ. art. 745, Cod. Civ. art. 746, Cod. Civ. art. 747 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)