Sez. 1, Ordinanza n. 28161 del 23/10/2025 (Rv. 675984-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE | Liquidazione controllata - Liquidatore - Ricorso avverso la decisione del giudice in tema di ammissione di un credito - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità - Esclusione. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE
Nell'ambito della liquidazione controllata, il liquidatore che propone ricorso avverso le decisioni in tema di ammissione di un credito allo stato passivo, ovvero resiste all'impugnazione del creditore, non necessita dell'autorizzazione a stare in giudizio da parte del giudice delegato, al pari di quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale, in forza dell'art. 128, comma 2 CCII, esulando tale situazione dai casi previsti per le azioni del liquidatore dall'art. 274 CCII.
Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 274, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 128 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)