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Sez. 1, Sentenza n. 27001 del 22/05/2001 Cc. (dep. 04/07/2001) Rv. 219907 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Fatto commesso in presenza di una causa di giustificazione - Operatività dell'esimente - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219907-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

La preclusione all'applicazione di misure cautelari personali sancita dalla disposizione contenuta nell'art. 273, comma 2, cod. proc. pen., secondo la quale nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, opera solo - in forza dell'espressione "se risulta" - allorché la ricorrenza dell'esimente sia stata positivamente comprovata in termini di certezza e non di mera possibilità. (Nella specie la Corte ha ritenuto, in un caso concernente l'applicazione della custodia in carcere per omicidio, asseritamente commesso in stato di legittima difesa, che a far ritenere integrata la sussistenza della scriminante non bastano posizioni difensive meramente assertive o dichiarazioni testimoniali di prossimi congiunti, da sottoporre, per la loro sospetta provenienza, ad approfondita verifica).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)