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Sez. F, Sentenza n. 46190 del 20/08/2003 Cc. (dep. 01/12/2003) Rv. 227306 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Fatto commesso in presenza di una causa di giustificazione - Accertamento della ricorrenza dell'esimente in termini di certezza - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-08-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227306-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

L'operatività del divieto di applicazione delle misure cautelari personali previsto dall'art. 273, comma secondo, cod. proc. pen. - per il quale nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione - non richiede che la ricorrenza dell'esimente sia stata positivamente comprovata in termini di certezza, essendo sufficiente, a tal fine, la sussistenza di un elevato o rilevante grado di probabilità che il fatto sia compiuto in presenza di una causa di giustificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)