Sez. 3, Sentenza n. 33785 del 08/06/2007 Ud. (dep. 03/09/2007) Rv. 237634 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Modifica introdotta dalla Legge n. 63 del 2001 - Regime transitorio - Interpretazione.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA
La deposizione di un ufficiale di polizia giudiziaria sul contenuto di dichiarazioni di testimoni, avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge n. 63 del 2001, è legittimamente acquisita al fascicolo del dibattimento ed è pienamente utilizzabile, in applicazione del principio generale stabilito dall'art. 526 cod.proc.pen., secondo cui il giudice può utilizzare ai fini della deliberazione le prove legittimamente acquisite nel dibattimento, in quanto detta legge, modificando l'art. 195, comma quarto, cod.roc. pen., ha introdotto non un divieto di utilizzazione, ma uno specifico divieto di acquisizione probatoria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)