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Sez. 1, Sentenza n. 7352 del 09/02/2006 Ud. (dep. 01/03/2006) Rv. 233136 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Modifica introdotta dalla legge n. 63 del 2001 - Regime transitorio - Interpretazione.
Stato
decisa il 2006-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233136-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA

Poichè la legge n. 63 del 2001 ha modificato l'art. 195, comma quarto, cod.proc.pen., introducendo non un divieto di utilizzazione, ma uno specifico divieto di acquisizione probatoria, la deposizione di un ufficiale di polizia giudiziaria sul contenuto di dichiarazioni di testimoni, avvenuta prima dell'entrata in vigore della nuova legge, è legittimamente acquisita al fascicolo del dibattimento ed è pienamente utilizzabile, in applicazione del principio generale stabilito dall'art. 526 cod. proc. pen., secondo cui il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)