Sez. 2, Sentenza n. 30275 del 10/04/2002 Ud. (dep. 05/09/2002) Rv. 222783 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Deposizione della P.G. su dichiarazioni rese dalla persona offesa - Divieto previsto dall'art. 195, comma 4, c.p.p. - Giudizio di cassazione - Regime transitorio.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA
In tema di testimonianza indiretta da parte della polizia giudiziaria, il divieto previsto dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen. (reintrodotto dalla legge n. 63 del 2001) trova applicazione anche nei procedimenti in corso, ma alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento e già valutate ai fini della decisione, si applicano, nel giudizio di cassazione, le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento della decisione. Ne consegue che è da ritenere legittimamente utilizzabile la deposizione resa dalla P.G. sulle dichiarazioni della persona offesa, prima della introduzione del detto divieto, in mancanza della richiesta del difensore di chiamare a deporre la persona offesa sui fatti da questa riferiti alla polizia giudiziaria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 195 com. 4 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)