Sez. 3, Sentenza n. 329 del 18/01/1988 (Rv. 456895 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - RECESSO PER NECESSITÀ - ATTO O FATTO VOLONTARIO CHE PRECLUDE AL LOCATORE IL DIRITTO DI RECESSO PER NECESSITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI - CONDOTTA DEL LOCATORE, CHE, CONVENUTO IN GIUDIZIO PER IL RILASCIO DELL'ALLOGGIO A SUA VOLTA OCCUPATO E SUBITA LA SENTENZA DI RILASCIO, OMETTA LA PROPOSIZIONE DEL RELATIVO GRAVAME - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - RECESSO PER NECESSITÀ - ATTO O FATTO VOLONTARIO CHE PRECLUDE AL LOCATORE IL DIRITTO DI RECESSO PER NECESSITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI - CONDOTTA DEL LOCATORE, CHE, CONVENUTO IN GIUDIZIO PER IL RILASCIO DELL'ALLOGGIO A SUA VOLTA OCCUPATO E SUBITA LA SENTENZA DI RILASCIO, OMETTA LA PROPOSIZIONE DEL RELATIVO GRAVAME - ESCLUSIONE.*
L'atto od il fatto volontario che preclude al locatore il diritto di recesso per necessità è solo quello che dallo stesso sia stato maliziosamente preordinato a creare lo stato di necessità, ovvero si concreti in un comportamento inescusabile del locatore stesso. Non può quindi ritenersi tale la condotta del locatore il quale, convenuto in giudizio per il rilascio dell'alloggio a sua volta occupato e subita la sentenza di rilascio, ometta la proposizione del relativo gravame. (V 7237/83, mass n 431834, sulla seconda parte; (Conf 5616/83, mass n 430560, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)