Sez. 3, Sentenza n. 5616 del 17/09/1983 (Rv. 430560 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - RECESSO PER NECESSITÀ - ATTO O FATTO VOLONTARIO CHE PRECLUDE AL LOCATORE IL DIRITTO DI RECESSO PER NECESSITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - RECESSO PER NECESSITÀ - ATTO O FATTO VOLONTARIO CHE PRECLUDE AL LOCATORE IL DIRITTO DI RECESSO PER NECESSITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE.*
L'atto o il fatto volontario che preclude al locatore il diritto di recesso per necessità è solo quello che dallo stesso sia stato maliziosamente preordinato a creare lo stato di necessità, o che si concreti in un comportamento inescusabile del locatore medesimo, onde, da un lato, anche il fatto volontario, quando trova la sua ragion d'essere in giustificate esigenze meritevoli di considerazione, secondo la comune coscienza, determina il diritto del locatore di far valere il suo intento di recesso per necessità e, dall'altro, solo l'atto del locatore che integri un comportamento fraudolentemente destinato a creare lo stato di necessità costituisce ostacolo all'Azione di rilascio. (nella specie, con riguardo ad immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, il locatore aveva esperito Azione di rilascio, a norma degli artt. 59 e 73 della legge 27 luglio 1978 n. 392, deducendo la propria necessità di utilizzare l'immobile medesimo per Esercizio di pensione. La S.C. ha ritenuto correttamente escluso dai giudici del merito che la suddetta necessità potesse ricollegarsi a "fatto volontario", agli effetti sopra indicati, poiché era risultato che l'intento del locatore, circa l'ampliamento ed il miglioramento della propria azienda, derivava dalla giusta preoccupazione di assicurare ai figli un avvenire sicuro). (V 4795/82, mass n 422783; (V 1229/81, mass n 411809; (V 5356/80, mass n 409235).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)