Sez. 6, Sentenza n. 27968 del 15/06/2016 Cc. (dep. 06/07/2016) Rv. 267200 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Ricorso in appello avverso il decreto applicativo di confisca - Art. 27, comma sesto, D. Lgs. n. 159 del 2011 - Termine per la decisione - Natura perentoria - Scadenza - Individuazione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il termine di un anno e sei mesi, previsto dall'art. 27, comma sesto, D.Lgs. n. 159 del 2011, decorrente dal deposito dell'atto di impugnazione, entro il quale la corte di appello deve provvedere a pena di inefficacia della confisca disposta in primo grado, ha come riferimento finale la data del deposito del decreto motivato e non quella del deposito del dispositivo. (In motivazione, la Corte ha osservato che, svolgendosi il procedimento in camera di consiglio, il provvedimento giurisdizionale acquista giuridica esistenza soltanto con il deposito, che ne segna il momento perfezionativo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27, Costituzione art. 41 com. 2, Costituzione art. 42 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)