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Sez. 3, Sentenza n. 4441 del 04/05/1998 (Rv. 515032 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE | Prescrizione - Rilevabilità di ufficio nel giudizio di appello e non dichiarata - Specifico motivo di ricorso - Necessità - Esclusione - Impugnazione del capo di sentenza relativo alla contravvenzione prescritta - Sufficienza.
Stato
decisa il 1998-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515032-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE

L'improcedibilità dell'azione disciplinare contro i notai per il decorso della prescrizione opera quale diretto effetto della legge e deve essere rilevata anche di ufficio dalla Corte di Cassazione: quindi, pur in mancanza di un motivo del ricorso, la Corte ha il potere di rilevare e dichiarare la prescrizione dell'azione disciplinare maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata, sempre che sulla parte della sentenza che ha accertato l'illecito non si sia formato il giudicato.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 144

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)