Sez. 3, Sentenza n. 4441 del 04/05/1998 (Rv. 515032 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE | Prescrizione - Rilevabilità di ufficio nel giudizio di appello e non dichiarata - Specifico motivo di ricorso - Necessità - Esclusione - Impugnazione del capo di sentenza relativo alla contravvenzione prescritta - Sufficienza.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE
L'improcedibilità dell'azione disciplinare contro i notai per il decorso della prescrizione opera quale diretto effetto della legge e deve essere rilevata anche di ufficio dalla Corte di Cassazione: quindi, pur in mancanza di un motivo del ricorso, la Corte ha il potere di rilevare e dichiarare la prescrizione dell'azione disciplinare maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata, sempre che sulla parte della sentenza che ha accertato l'illecito non si sia formato il giudicato.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)