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Sez. 3, Sentenza n. 7412 del 05/07/1991 (Rv. 472944 - 01)

Locazione - Obbligazioni del conduttore - Uso della cosa locata | Obbligo della osservanza della diligenza del buon padre di famiglia nella utilizzazione della cosa locata - Contenuto - Modificazione dello stato della cosa nel corso del rapporto - Inammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1991-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472944-01

Locazione - Obbligazioni del conduttore - Uso della cosa locata

L'obbligo di osservare la diligenza del buon padre di famiglia nella utilizzazione della cosa locata implica quello di un uso che non alteri lo stato della cosa sotto i profili strutturali, tipologico, di destinazione o funzionale e di decoro ed esclude, in particolare, che la disposizione dell'art. 1590 cod. civ., che pone a carico del conduttore l'obbligo di restituire la cosa locata nello stato in cui l'ha ricevuta, attribuisca al conduttore la facoltà di modificare lo stato della cosa nel corso del rapporto. Conseguentemente qualora alteri, sia pure in parte, lo stato della cosa, il conduttore viola una obbligazione principale, e, cioè, di rilevante interesse, posta a suo carico dalla legge, il cui inadempimento può anche giustificare la risoluzione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587 com. 1, Cod. Civ. art. 1590

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)