Sez. 1, Sentenza n. 10269 del 10/06/1988 Ud. (dep. 19/10/1988) Rv. 179493 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - REATO CONTINUATO - CONTINUAZIONE FRA REATO DA GIUDICARE ED ALTRO GIÀ GIUDICATO - DEDUCIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - UNICA ECCEZIONE: IMPOSSIBILITÀ OBIETTIVA DI PROPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI MERITO - VALUTAZIONE DELL'UNICITÀ DEL DISEGNO CRIMINOSO - DEVOLUZIONE AL GIUDICE DEL RINVIO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - REATO CONTINUATO - CONTINUAZIONE FRA REATO DA GIUDICARE ED ALTRO GIÀ GIUDICATO - DEDUCIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - UNICA ECCEZIONE: IMPOSSIBILITÀ OBIETTIVA DI PROPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI MERITO - VALUTAZIONE DELL'UNICITÀ DEL DISEGNO CRIMINOSO - DEVOLUZIONE AL GIUDICE DEL RINVIO.*
Per i limiti derivanti dall'applicazione dell'effetto parzialmente devolutivo previsto dall'art. 515 cod. proc. pen., può richiedersi in Cassazione il riconoscimento della continuazione con reati giudicati in altro procedimento solo allorquando la sua tempestiva deducibilità innanzi al giudice di merito sia stata impedita da ragioni oggettive, tra cui rientra la data del passaggio in giudicato di una sentenza, successiva ai termini di presentazione dei motivi di appello in altro procedimento per reati diversi, in quanto la scadenza di quella data esula dalla discrezionalità dell'imputato. In tale ipotesi il giudice della legittimità deve devolvere la valutazione sulla eventuale unicità del disegno criminoso al giudice di rinvio il quale rimane del tutto libero nell'Esercizio del suo apprezzamento di merito sulla esistenza - o meno - della medesimezza del disegno criminoso. (Conf mass n 170768; (Conf mass n 165560; (Conf mass n 165248, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)