Sez. 1, Sentenza n. 10171 del 03/09/1992 (Rv. 478641 - 01)
Tributi erariali diretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Imposta sui redditi di ricchezza mobile (imposta ricchezza mobile; imposta R.M.) - Oggetto dell'imposta - Presupposto - Plusvalenze e sopravvenienze | Plusvalenze realizzate da un soggetto non imprenditore - Assoggettabilità ad imposta - Condizione - Intento speculativo - Accertamento - Criteri - Divisione o frazionamento di un suolo - Irrilevanza - Trasformazione del suolo da agricolo a edificatorio - Intento speculativo - Configurabilità.
Tributi erariali diretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Imposta sui redditi di ricchezza mobile (imposta ricchezza mobile; imposta R.M.) - Oggetto dell'imposta - Presupposto - Plusvalenze e sopravvenienze
L'intento speculativo, il quale costituisce condizione per assoggettare ad imposta di R.M., ai sensi e nel vigore dell'art. 81 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, le plusvalenze realizzate da un soggetto non imprenditore e rappresentante dall'aumento del valore di scambio che assume nel tempo un cespite patrimoniale rispetto al costo iniziale, va accertato, sia pure per mezzo di presunzioni, alla stregua di ogni modalità e circostanze inerente alle relative operazioni, tenendo conto che esso postula un comportamento del venditore logicamente precedente l'atto di cessione e strumentale rispetto all'incremento di valore. Esso può essere insito tanto nello stesso acquisto, se accompagnato dalla sua preordinazione al conseguimento della plusvalenza, quanto in un'attività successiva rivolta ad agevolare o potenziare l'incidenza di fattori incrementativi. Non sono, tuttavia, idonei ad integrare l'intento speculativo, la mera divisione o il frazionamento di un suolo, essendo invece necessaria la trasformazione del suolo stesso da agricolo a edificatorio attraverso il ricorso agli strumenti urbanistici (convenzioni con il comune) o mediante altre opere di trasformazione (come la costruzione di strade, fognature ed altre infrastrutture) necessarie all'utilizzazione edilizia.
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)