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Sez. 1, Sentenza n. 4806 del 13/05/1998 (Rv. 515367 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Vendita di beni pervenuti al contribuente per successione o per divisione ereditaria - Inclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515367-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE

L'intento speculativo (il quale costituisce condizione per l'assoggettamento ad imposta sul reddito, ai sensi e nel vigore dell'art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, delle plusvalenze realizzate da un soggetto non imprenditore, consistenti nell'aumento del valore di scambio di un bene rispetto al costo iniziale) postula di regola un comportamento logicamente precedente all'atto di cessione, comportamento che può essere insito nello stesso acquisto se accompagnato dalla sua preordinazione al conseguimento della plusvalenza, ma può anche tradursi in un'attività successiva rivolta ad agevolare o potenziare l'incidenza dei fattori incrementativi; la fattispecie impositiva può conseguentemente ravvisarsi anche nel caso di vendita di beni pervenuti al contribuente per successione o per divisione ereditaria, quando tra il momento dell'acquisto e quello dell'alienazione siano state compiute attività ed operazioni intese ad aumentare il valore dei beni così pervenuti. Pertanto, quando debba escludersi il preordinato proposito di conseguire una plusvalenza, per essere i beni pervenuti per successione, la tassabilità della plusvalenza postula il positivo riscontro dell'attività, successiva all'acquisto, del contribuente volta a potenziare l'aumento di valore di quel bene.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)