Sez. 1, Sentenza n. 8526 del 27/09/1996 (Rv. 499791 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE | Operazione speculativa - Accertamento - Criteri - Fattispecie in tema di lottizzazione di tenuta agricola.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE
Per la configurabilità di plusvalenza tassabile, ai sensi e nel vigore dell'art. 81 secondo comma del testo unico delle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, l'osservanza da parte dell'Amministrazione dall'onere di dimostrare la dipendenza della plusvalenza medesima da operazione speculativa non richiede specifiche prove sugli scopi perseguiti dal contribuente, qualora le obiettive caratteristiche della vicenda negoziale già evidenzino detto carattere dell'operazione stessa (nella specie, trattandosi di rivendita frazionata di una tenuta agricola, previa lottizzazione e sistemazione a fini edificatori, in puntuale esecuzione di impegni assunti con il contratto di acquisto).
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)