Sez. 1, Sentenza n. 498 del 28/02/1963 (Rv. 260663 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - ART 48 TU FINANZA LOCALE - DIVIETO DI CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI LITE - ESTENSIONE DEL DIVIETO A TUTTI I GRADI DEL GIUDIZIO.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - ART 48 TU FINANZA LOCALE - DIVIETO DI CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI LITE - ESTENSIONE DEL DIVIETO A TUTTI I GRADI DEL GIUDIZIO.*
La disposizione dello art 48 del tu sulla finanza locale (RD 14 settembre 1931 n 1175), la dove dispone che in caso di opposizione in via giudiziaria contro l'ingiunzione, senza che siano stati esauriti tutti i gravami amministrativi (art 90), l' amministrazione non puo essere condannata al rimborso delle spese di lite neanche in caso di soccombenza, deve essere interpretata nel senso che la esclusione della predetta condanna si riferisce non solo alle spese del giudizio di primo grado ma anche a quelle degli ulteriori gradi di giurisdizione. (V 3273-60' 1728-60).*
Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 48 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)