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Sez. 1, Sentenza n. 2767 del 20/03/1987 (Rv. 451880 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - DA PARTE DEL CREDITORE ISTANTE - OBBLIGO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - APPLICAZIONE DEL PRIMO E DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 96 COD. PROC. CIV. - CONSEGUENZE - REVOCA DEL FALLIMENTO PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI RICHIESTI - DISCIPLINA EX ART. 96, PRIMO COMMA, CITATO - MALA FEDE O COLPA GRAVE DEL CREDITORE - NECESSITÀ - INESISTENZA DEL CREDITO VANTATO - DISCIPLINA EX ART. 96, SECONDO COMMA, CITATO - MANCANZA DI NORMALE PRUDENZA - SUFFICIENZA - REVOCA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ DI FATTO SUCCESSIVAMENTE RITENUTA INESISTENTE - INCLUSIONE DELLA PREVISIONE DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 96 COD. PROC. CIV..*
Stato
decisa il 1987-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451880-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - DA PARTE DEL CREDITORE ISTANTE - OBBLIGO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - APPLICAZIONE DEL PRIMO E DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 96 COD. PROC. CIV. - CONSEGUENZE - REVOCA DEL FALLIMENTO PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI RICHIESTI - DISCIPLINA EX ART. 96, PRIMO COMMA, CITATO - MALA FEDE O COLPA GRAVE DEL CREDITORE - NECESSITÀ - INESISTENZA DEL CREDITO VANTATO - DISCIPLINA EX ART. 96, SECONDO COMMA, CITATO - MANCANZA DI NORMALE PRUDENZA - SUFFICIENZA - REVOCA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ DI FATTO SUCCESSIVAMENTE RITENUTA INESISTENTE - INCLUSIONE DELLA PREVISIONE DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 96 COD. PROC. CIV..*

La responsabilità del creditore che ha proposto l'istanza di fallimento poi revocato, per i danni derivati dalla dichiarazione di fallimento, configura una particolare applicazione al processo fallimentare della responsabilità aggravata regolata dall'art. 96 cod. proc. civ., restando disciplinata dal secondo comma di tale norma l'ipotesi che la dichiarazione di fallimento sia stata revocata per inesistenza del credito vantato e dal primo comma ogni altra ipotesi in cui la revoca sia avvenuta per difetto dei presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti per la dichiarazione di fallimento. Pertanto per l'affermazione della responsabilità aggravata, nella prima ipotesi è sufficiente che il creditore istante abbia agito senza la normale prudenza, mentre negli altri casi occorre che abbia promosso la procedura con mala fede o colpa grave, sicché rientra sotto la previsione del primo e non del secondo comma dell'art. 96 cod. proc. civ. il caso della revoca della dichiarazione di fallimento, pronunziata, in estensione, nei confronti della società di fatto che sia stata ravvisata tra l'imprenditore dichiarato fallito ed altro soggetto, quando sia stata successivamente ritenuta inesistente la società irregolare e accertato il difetto della qualità d'imprenditore nel soggetto ritenuto socio di fatto trattandosi dell'inesistenza di presupposti soggettivi per la dichiarazione di fallimento con la conseguenza che la responsabilità del creditore istante, in questo caso, può essere affermata solo se ha agito con mala fede o colpa grave. (V 7150/86, mass n 449228; (V 3723/82, mass n 421685; (V 5111/79, mass n 401751; (V 502/63, mass n 260663).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)