Sez. 1, Sentenza n. 6637 del 26/06/1999 (Rv. 528042 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITÀ | Del creditore istante - Sussistenza - Presupposti e condizioni - Fallimento dichiarato in assenza dei relativi presupposti di diritto sostanziale - Responsabilità del creditore - Configurabilità - Nullità della sentenza dichiarativa del fallimento per inosservanza di norma processuali - Responsabilità del creditore - Configurabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITÀ
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, terzo comma della legge fallimentare, e 96, primo comma cod. proc. civ., il creditore istante è responsabile dei danni cagionati con dolo o colpa grave al fallito non soltanto se, in seguito ad opposizione, la sentenza dichiarativa di fallimento sia stata revocata per mancanza dei presupposti di diritto sostanziale, ma anche quando la sentenza stessa sia stata dichiarata nulla per inosservanza di norme processuali, ed il vizio di forma dirimente la statuizione di fallimento (nella specie, asserita nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa) sia causalmente imputabile a dolo o colpa grave del creditore istante.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)