Sez. 1, Sentenza n. 652 del 12/03/1974 (Rv. 368464 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA PA - IN GENERE - CONDIZIONI - AMBITO DEL PRINCIPIO - LIMITI SOGGETTIVI - ESCAL - ESCLUSIONE.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA PA - IN GENERE - CONDIZIONI - AMBITO DEL PRINCIPIO - LIMITI SOGGETTIVI - ESCAL - ESCLUSIONE.*
Il principio, secondo il quale la pa non puo considerarsi in mora per il pagamento di quanto e da essa dovuto, sino a quando non abbia espletato tutti gli accertamenti ed i controlli prescritti dalla legge sulla contabilita generale dello stato, e applicabile - oltre che allo stato - solo a quegli enti pubblici ai quali per legge e estesa quella normativa. Tra tali enti non e compreso l' escal (ente siciliano case per i lavoratori), la cui attivita, anche durante la fase transitoria di liquidazione, rimase sottratta alle norme che disciplinano la gestione amministrativo-contabile della regione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Legge 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)