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Sez. 2, Sentenza n. 5014 del 07/05/1991 (Rv. 472026 - 01)

Divisione - Divisione giudiziale - Operazioni - Progetto di divisione del giudice istruttore - In genere | Comunicazione di deposito del progetto e dell'udienza fissata per la sua discussione a tutti i condividenti anche non costituiti - Necessità - Omissione - Conseguenze - Invalidità dell'ordinanza di esecutività del progetto e dei successivi atti del procedimento - Denunciabilità in Cassazione ex art. 111 della Costituzione.
Stato
decisa il 1991-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472026-01

Divisione - Divisione giudiziale - Operazioni - Progetto di divisione del giudice istruttore - In genere

Nel procedimento di scioglimento della comunione, la comunicazione del deposito del progetto di divisione e della udienza fissata per la sua discussione, deve essere effettuata a norma dell'art. 789 cod. proc. civ., nei confronti di tutti i condividenti, e non soltanto di quelli costituiti, bensì anche di quelli che siano rimasti contumaci. Il difetto di tale adempimento invalida l'ordinanza che rende esecutivo il progetto per mancanza di contestazioni, ed i successivi atti del procedimento; e tale invalidità, rendendo anomalo quel provvedimento, può essere denunciata, in carenza di uno specifico mezzo di impugnazione, con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 789

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)