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Sez. 2, Sentenza n. 1818 del 07/03/1996 (Rv. 496192 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE | Deposito - Comunicazione del deposito alle parti contumaci - Necessità - Provvedimento dichiarativo di esecutività del progetto senza previa comunicazione del deposito - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Costituzione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496192-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE

Nel procedimento di scioglimento della comunione, il decreto del giudice istruttore che ordina il deposito del progetto di divisione e fissa l'udienza per la discussione dello stesso, a norma dell'art. 789 comma secondo cod. proc. civ., deve essere comunicato a tutti i condividenti, anche se non costituiti; il difetto di questo adempimento priva il giudice istruttore del potere di dichiarare esecutivo il progetto per mancanza di contestazioni rendendo impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Costit., l'eventuale ordinanza che, in carenza di quel presupposto, abbia dichiarato esecutivo il progetto assumendo abnorme contenuto decisorio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 789

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)