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Sez. 2, Sentenza n. 9849 del 10/10/1997 (Rv. 508711 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE | Divisione dell'asse ereditario in quote inferiori a quelle richieste con la domanda introduttiva - Notifica della domanda (nuova) agli eredi contumaci - Necessità - Omissione - Ordinanza che dichiara esecutivo e progetto dimensionale, con esclusione dei coeredi contumaci - Contento decisorio - Ricorso per Cassazione ex art. 111 della Cost. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508711-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE

Nel procedimento di scioglimento delle comunioni trova applicazione il principio del divieto di mutamento della domanda, di cui all'art. 184 cod. proc. civ., imposto dall'esigenza del rispetto del contraddittorio (art. 101 cod. proc. civ.), con la conseguenza che l'introduzione da parte dell'attore di una domanda nuova diretta ad ottenere la divisione dell'asse ereditario in quote inferiori a quelle richieste con la domanda introduttiva, comportando l'esclusione di alcuni eredi (contumaci) dalla divisione, deve essere notificata ai contumaci a norma dell'art. 292 cod. proc. civ., con la conseguenza che in difetto di tale adempimento l'ordinanza che dichiara esecutivo il progetto di divisione, con esclusione dei coeredi contumaci, assume contenuto decisorio, incidendo sui diritti soggettivi delle parti ed è denunciabile, in quanto provvedimento anomalo, con il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 789

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)