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Sez. 1, Sentenza n. 617 del 22/01/1983 (Rv. 425363 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - CREDITO DEL DIFENSORE DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELLA PARTE SOCCOMBENTE - IMPORTO DELL'IVA DOVUTA AL LITIGANTE VITTORIOSO - INCLUSIONE - SOGGETTO PASSIVO DELL'OBBLIGAZIONE DI RIVALSA - IDENTIFICAZIONE NEL CLIENTE DI DETTO DIFENSORE - INFLUENZA - ESCLUSIONE - FATTURAZIONE, NEI CONFRONTI DEL CLIENTE DEL CORRISPETTIVO ANCORCHÉ CORRISPOSTO DEL SOCCOMBENTE - OBBLIGO DEL DIFENSORE - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1983-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425363-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - CREDITO DEL DIFENSORE DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELLA PARTE SOCCOMBENTE - IMPORTO DELL'IVA DOVUTA AL LITIGANTE VITTORIOSO - INCLUSIONE - SOGGETTO PASSIVO DELL'OBBLIGAZIONE DI RIVALSA - IDENTIFICAZIONE NEL CLIENTE DI DETTO DIFENSORE - INFLUENZA - ESCLUSIONE - FATTURAZIONE, NEI CONFRONTI DEL CLIENTE DEL CORRISPETTIVO ANCORCHÉ CORRISPOSTO DEL SOCCOMBENTE - OBBLIGO DEL DIFENSORE - OGGETTO.*

La sentenza di condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di causa, resa a norma dell'art. 91 primo comma cod. proc. civ., pur in difetto di espressa menzione dell'importo per rivalsa dell'IVA sugli onorari e sulle competenze del difensore, costituisce, in favore della parte vittoriosa, ovvero, in caso di distrazione ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., in favore del procuratore distrattario (il cui credito ha la medesima natura ed oggetto di quello del cliente), titolo esecutivo per conseguire il pagamento anche di detto importo, tenuto conto che esso, quale accessorio liquido, esigibile e certo per legge, deve ritenersi implicitamente incluso in quella condanna, mentre ogni questione sulla sua eventuale non esigibilità in concreto, così come sulla non correttezza della sua quantificazione alla stregua dei criteri fissati dalla legge, potrà essere fatta valere dal debitore in Sede di opposizione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ.. (Conf sent. 3544/82, mass n 421526).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)