Sez. U, Sentenza n. 3544 del 12/06/1982 (Rv. 421526 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - CREDITO DEL DIFENSORE DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELLA PARTE SOCCOMBENTE - IMPORTO DELL'IVA DOVUTA AL LITIGANTE VITTORIOSO - INCLUSIONE - SOGGETTO PASSIVO DELL'OBBLIGAZIONE DI RIVALSA - IDENTIFICAZIONE NEL CLIENTE DI DETTO DIFENSORE - INFLUENZA - ESCLUSIONE - FATTURAZIONE NEI CONFRONTI DEL CLIENTE DEL CORRISPETTIVO ANCORCHÉ CORRISPOSTO DAL SOCCOMBENTE - OBBLIGO DEL DIFENSORE - OGGETTO.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - CREDITO DEL DIFENSORE DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELLA PARTE SOCCOMBENTE - IMPORTO DELL'IVA DOVUTA AL LITIGANTE VITTORIOSO - INCLUSIONE - SOGGETTO PASSIVO DELL'OBBLIGAZIONE DI RIVALSA - IDENTIFICAZIONE NEL CLIENTE DI DETTO DIFENSORE - INFLUENZA - ESCLUSIONE - FATTURAZIONE NEI CONFRONTI DEL CLIENTE DEL CORRISPETTIVO ANCORCHÉ CORRISPOSTO DAL SOCCOMBENTE - OBBLIGO DEL DIFENSORE - OGGETTO.*
Il credito del difensore antistatario nei confronti della parte soccombente, a seguito del provvedimento di distrazione delle spese giudiziali, comprende, oltre agli onorari non riscossi ed alle spese anticipate, il correlativo importo dell'IVA, quando la parte vittoriosa non sia autorizzata a portare in detrazione tale imposta, atteso che il suddetto credito ha la medesima natura e consistenza di quello spettante al cliente nei confronti della controparte per la rifusione delle spese processuali, le quali includono quanto si è corrisposto o si dovrà corrispondere al proprio difensore a titolo di rivalsa dell'IVA (senza possibilità di riversare il relativo carico su altri soggetti), e che inoltre la disciplina dell'IVA, identificante in via esclusiva nel cliente del professionista il soggetto passivo dell'obbligazione di rivalsa, non osta a che, in forza dell'autonomo e distinto obbligo nascente dalla pronuncia di condanna alle spese, il denaro occorrente alla attuazione della rivalsa venga fornito da un terzo estraneo al rapporto professionale, fermo restando l'obbligo del difensore distrattario di emettere la fattura sempre nell'ambito di tale ultimo rapporto, cioè nei confronti del cliente, indicando nella fattura stessa l'IVA. Percepita ed il suo pagamento da parte del soccombente in ase al provvedimento di distrazione. (V 439/80, mass n 403809; V 4563/79, mass n 401075; Conf 3165/81, mass n 413731; contra 854/81, mass n 411344; contra 440/81, mass n 410916).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)