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Sez. 2, Sentenza n. 3941 del 08/06/1983 (Rv. 428868 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - OGGETTO - ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI - IN GENERE - IVA SUGLI ONORARI D'AVVOCATO - INCIDENZA DEFINITIVA SUL CLIENTE - CONSEGUENZE - INCLUSIONE NELLE SPESE - OBBLIGO DI RIMBORSO AD OPERA DELLA CONTROPARTE.*
Stato
decisa il 1983-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428868-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - OGGETTO - ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI - IN GENERE - IVA SUGLI ONORARI D'AVVOCATO - INCIDENZA DEFINITIVA SUL CLIENTE - CONSEGUENZE - INCLUSIONE NELLE SPESE - OBBLIGO DI RIMBORSO AD OPERA DELLA CONTROPARTE.*

L'imposta sul valore aggiunto che il difensore è tenuto a pagare in relazione agli onorari a lui dovuti viene in concreto a ricadere sul suo committente e, quindi, ad essere compresa tra le spese sopportate per il giudizio da quest'ultimo, sicché, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., qualora il medesimo risulti vittorioso - e non sia autorizzato a portare in detrazione detta imposta - la controparte deve rimborsare tale spesa, che non può mai essere ritenuta superflua a norma dell'art. 92 successivo, trattandosi di carico conseguente ad un'obbligazione tributaria imposta dalla legge al professionista. (V 617/83, mass n 425363; (V 3544/82, mass n 421526; (V 439/80, mass n 403809; (V 4563/79, mass n 401075).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 5, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)