diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 399 del 26/01/1985 (Rv. 438610 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - INTERRUZIONE DELLE TRATTATIVE - GIUSTA CAUSA - RESPONSABILITÀ - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438610-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - INTERRUZIONE DELLE TRATTATIVE - GIUSTA CAUSA - RESPONSABILITÀ - INSUSSISTENZA.*

Allorquando la interruzione delle trattative contrattuali è fondata su giusta causa, non si ha violazione del principio della buona fede con conseguente responsabilità, a norma dell'art. 1337 cod. civ., in quanto in tal caso la parte che interrompe le trattative stesse non arreca alcun sacrificio al ragionevole affidamento che la controparte aveva fatto sulla conclusione del contratto. (Conf 430/81, mass n 410905; (Conf 4626/78, mass n 394289).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)